Descrizione
ARTICOLATO Art. 1
(Modifiche all’articolo 47 della Costituzione)
- All’articolo 47 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma: «La Repubblica riconosce e garantisce l’uso del denaro contante avente corso legale, costituito da banconote e monete metalliche, quale mezzo di pagamento e di adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Ne assicura l’approvvigionamento in numerario, l’accessibilità e la disponibilità effettive e adeguate sull’intero territorio nazionale. La legge disciplina le modalità di utilizzo del denaro contante nel rispetto dei principi di ragionevolezza, necessità, proporzionalità e non discriminazione, senza pregiudizio per la sua effettiva fruizione.
Qualsiasi mutamento o riforma nel corso legale della valuta è disposto soltanto con legge costituzionale».
Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17-06-2026
E’ possibile firmare:
- con SPID o CIEdirettamente sul sito del Ministero della Giustizia al seguente link:
https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7300020
- Presso UFFICIO SEGRETERIA – Piano 1° nei seguenti orari:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
dalle ore 11,00 alle ore 12,00
IL LUNEDÌ E MERCOLEDÌ
dalle ore 16,00 alle 17,00